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La Legge Biagi
Nel luglio del 2002, il Governo e ben 39 organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno sottoscritto un patto (il Patto per l’Italia) in cui, si accoglie la sfida della modernizzazione e del cambiamento, convenendo di pervenire ad una rapida attuazione del disegno di riforma del mercato del lavoro lasciatoci in eredità dal professor Marco Biagi. Il 5 febbraio 2003 il Parlamento ha approvato definitivamente la legge Biagi (Legge del 14 febbraio 2003, n.30) che delega al Governo in materia di occupazione e di mercato del lavoro. La legge è entrata in vigore il 13 marzo scorso. Paradossalmente, sono proprio le inquietanti stime del lavoro nero e irregolare presenti nel nostro Paese a dimostrare come non sia tanto il lavoro a mancare, ma piuttosto regole e schemi giuridici in grado di interpretare forme e manifestazioni dei moderni modi di lavorare.
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FormaTemp
Con la legge 196 del 1997 viene introdotta in Italia una nuova tipologia contrattuale: il lavoro temporaneo. Attraverso questo strumento le società di lavoro temporaneo, oggi Agenzie per il Lavoro, mettono uno o più lavoratori, da esse assunti, a disposizione di un’impresa che ne utilizzi le prestazioni lavorative per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo. La stessa legge ha istituito Forma.Temp, il fondo nazionale per la formazione per i lavoratori temporanei. Il Fondo è alimentato dai versamenti delle società di fornitura di lavoro temporaneo nella misura del 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo.
Gli obiettivi di Forma.Temp sono:
· Promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego.
· Prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.
· Verificare l’utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia nella promozione dell’emersione del lavoro nero.
Hanno accesso al finanziamento per le attività formative le imprese che versano il contributo del 4% al Fondo, nella misura di ciò che viene versato, e i lavoratori con un’anzianità nel lavoro interinale di 6 mesi e 3 interventi formativi svolti. I destinatari degli interventi formativi sono: i candidati alla missione, i lavoratori assunti che necessitano interventi specifici per l’inserimento nei luoghi di lavoro, i lavoratori assunti a tempo indeterminato.
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D. Lgs. 626/94, del 19-09-9
Il D. Lgs. 626/94, del 19-09-94, ha recepito delle direttive comunitarie in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, allineando l’Italia agli altri paesi europei e completando le esistenti leggi valide ancora oggi:
- DPR 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- DPR 303/56 Norme generali per l’igiene del lavoro;
- DPR 106/56 La sicurezza nelle costruzioni.
Gli obiettivi che si pone il D. Lgs. 626, sono rivolti alla sistematica ricerca dei rischi lavorativi, alla loro eliminazione, oppure alla loro massima limitazione, prima che gli stessi producano effetti negativi. La grande novità del sistema è che mette l’accento sul fatto che i lavoratori non sono più soggetti passivi, ma soggetti attivi della sicurezza, per questo, mentre viene rinnovato e sanzionato penalmente l’obbligo aziendale di fornire al lavoratore i dispositivi di protezione necessari, viene anche previsto l’arresto per quel lavoratore che omette di utilizzarli.



